La tanto vituperata Finanziaria 2007 ha apportato sostanziali modifiche al T.U. Enti Locali nel tentativo di arginare le emorragie di spesa pubblica e di dare maggiore trasparenza alla Pubblica amministrazione.
La prima modifica investe il collegio dei revisori contabili che sarà composto da 1 solo componente nei comuni con meno di 15000 abitanti (prima era uno nei comuni sotto 5000 abitanti, tre sopra); I rispettivi collegi restano in carica per tre anni.
La parte più succosa riguarda le società partecipate.
Limite ai compensi
Nelle societa’ a totale partecipazione di comuni o province, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il presidente all’80 per cento e per i componenti al 70 per cento delle indennità spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia ai sensi dell’articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili ed in misura ragionevole e proporzionata. Nelle societa’ a totale partecipazione pubblica di una pluralita’ di enti locali, il compenso di cui al comma 725, nella misura ivi prevista, va calcolato in percentuale della indennita’ spettante al rappresentante del socio pubblico con la maggiore quota di partecipazione e, in caso di parita’ di quote, a quella di maggiore importo tra le indennita’ spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici [Salvo le società quotate in borsa].
Incompatibilità
Non puo’ essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, societa’ a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.
Numero massimo dei componenti dei CDA
Il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione delle societa’ partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali, non può essere superiore a tre, ovvero a cinque per le societa’ con capitale, interamente versato, pari o superiore all’importo che sarà determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle societa’ miste il numero massimo di componenti del consiglio di amministrazione designati dai soci pubblici locali comprendendo nel numero anche quelli eventualmente designati dalle regioni non puo’ essere superiore a cinque. Le societa’ adeguano i propri statuti e gli eventuali patti parasociali entro tre mesi dall’ entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri [Salvo le società quotate in borsa].
Obbligo di pubblicazione sul sito internet dell’amministrazione (comma 735)
Obbligo di pubblicare (anche sul sito internet) gli amministratori e relativi compensi delle società partecipate con aggiornamento semestrale.
Sul sito internet del comune di Taggia sono indicati gli amministratori della Se.Com. s.p.a. e potete trovare nominativi, cariche e relativi compensi al seguente indirizzo:
http://www.taggia.it/taggia/2007/Elenco%20societ%E0%20partecipatealbo.doc
Il comune di Sanremo è, invece, esemplare in quanto a trasparenza perché è l’unico che pubblica in home page il link all’albo delle società partecipate che è il seguente:
http://www.comunedisanremo.it/?q=node/view/19235
Al momento non sono riuscito a trovare l’albo delle s.p. della Provincia di Imperia, mentre il Comune di Imperia si limita a pubblicare il testo dei commi 587 e 591 della Finanziaria 2007.
Questa lista deve essere aggiornata a Gennaio e Luglio di ogni anno.
