Dossier: gli effetti del Decreto “Ronchi” sui Servizi Pubblici Locali [2/5]
Scritto da oggianni il 1 dicembre 2009 in Documentazione

Cosa dice l’Europa in proposito

Giova innanzitutto notare che, mentre quasi tutti gli articoli citino i provvedimenti comunitari che li hanno ispirati, nell’articolo 15 manchi completamente qualsiasi riferimento a risoluzioni del Parlamento Europeo, direttive comunitarie o sentenze della Corte Europea. Tuttavia è utile ripercorrere l’excursus normativo comunitario in materia di Servizi Pubblici Locali. In particolare è utile analizzare la tipologia di gestione “in house“.

Con l’espressione “in house providing” o “in house contract” si indica l’affido diretto della gestione dei servizi pubblici locali da parte delle amministrazioni pubbliche a società da questa controllate.
L’espressione in house contract compare per la prima volta nel libro bianco del 1998, nel quale la Commissione europea, con riferimento al settore degli appalti pubblici, specifica il concetto degli appalti in house come “quelli aggiudicati all’interno della Pubblica amministrazione, ad esempio tra Amministrazione centrale e locale o, ancora, tra una Amministrazione ed una società interamente controllata”.
Trattandosi di deroga ai principi di concorrenza, non discriminazione e trasparenza (tutti costituenti canoni fondamentali del Trattato istitutivo della Comunità europea), l’istituto dell’in house providing è stato ritenuto ammissibile solo nel rispetto di alcune rigorose condizioni, individuate dalla giurisprudenza comunitaria ed elaborate anche da quella nazionale.
La giurisprudenza della Corte di Giustizia CE – in tema di in house – è stata richiamata, oltre che avallata, dal Consiglio di Stato con la decisione dell’adunanza plenaria n. 1/2008.
La situazione di in house legittima, senza previa gara, l’affidamento diretto del servizio di un ente/i pubblico/i a una persona giuridicamente distinta, qualora l’ente/i esercitino sulla seconda:

  1. un controllo analogo a quello esercitato dallo stesso/i sui propri servizi ;
  2. l’affidataria realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o con gli enti che la controllano (C. giust. CE, 18 novembre 1999, C-107/98, Teckal).

L’affidamento diretto di un servizio pubblico si consente tutte le volte in cui un ente pubblico decida di affidare la gestione del servizio, al di fuori del sistema della gara, avvalendosi di una società esterna (ossia, soggettivamente separata) che presenti caratteristiche tali da poterla qualificare come una “derivazione”, o una longa manus, dell’ente stesso.

Requisiti del controllo analogo

I requisiti perché si verifichi il controllo analogo sono:

  • Partecipazione pubblica totalitaria. Infatti, la partecipazione (pure minoritaria) di un’impresa privata al capitale di una società, alla quale partecipi anche l’amministrazione aggiudicatrice, esclude in ogni caso che tale amministrazione possa esercitare su detta società un controllo analogo a quello che essa svolge sui propri servizi.
  • lo statuto della società non deve consentire che una quota del capitale sociale, anche minoritaria, possa essere alienata a soggetti privati;
  • il consiglio di amministrazione della società non deve avere rilevanti poteri gestionali e all’ente pubblico controllante deve essere consentito esercitare poteri maggiori rispetto a quelli che il diritto societario riconosce normalmente alla maggioranza sociale;
  • l’impresa non deve avere acquisito una vocazione commerciale che rende precario il controllo dell’ente pubblico e che risulterebbe, tra l’altro: dall’ampliamento dell’oggetto sociale; dall’apertura obbligatoria della società, a breve termine, ad altri capitali; dall’espansione territoriale dell’attività della società a tutta l’Italia e all’estero5;
  • le decisioni più importanti devono essere sottoposte al vaglio preventivo dell’ente affidante. Dove decisioni più importanti si intende:
    • il controllo del bilancio;
    • il controllo sulla qualità della amministrazione;
    • la spettanza di poteri ispettivi diretti e concreti;
    • la totale dipendenza dell’affidatario diretto in tema di strategie e politiche aziendali.

Quantificazione della parte più importante della propria attività

L’articolo 13 della direttiva 83/349/CEE indica nell’80% “la cifra media realizzata nella Comunità dall’impresa in questione negli ultimi tre anni in materia di servizi derivi dalla fornitura di detti servizi alle imprese alle quali è collegata”.

Fonti dell’articolo

  • FRANCESO LOGIUDICE, In house providing in pillole
  • Sentenza della Corte di giustizia Europea: sez. II, 19 aprile 2007, C-295/05, Asociaciòn Nacional de Empresas Forestales c. Transformaciòn Agraria SA (TRASGA);
  • Sentenza della Corte di giustizia Europea: 21 luglio 2005, C-231/03, Consorzio Coname;
  • Sentenza della Corte di giustizia Europea: 11 gennaio 2005, C-26/03, Stadt Hall;10 novembre 2005, C-29/04, Mödling o Commissione c. Austria;
  • Sentenza della Corte di giustizia Europea: 13 ottobre 2005, C-458/03, Parking Brixe;
  • Sentenza Consiglio di Stato, sez. V, 8 gennaio 2007, n. 5
  • Sentenza Consiglio di Stato, sez. V, 30 agosto 2006, n. 5072
  • Sentenza Consiglio di Stato, sez. VI, 3 aprile 2007, n. 1514



Vedi anche:

Dossier: gli effetti del Decreto “Ronchi” sui Servizi Pubblici Locali [1/5]
Scritto da oggianni il 30 novembre 2009 in Documentazione

Premessa: Il Decreto “Ronchi”

Il cosiddetto “Decreto Ronchi” (D.L. n. 135 del 2009) nasce con l’intento di armonizzare la legislazione italiana con la giurisprudenza europea.
Affronta vari temi ed è composto di 21 articoli. Più precisamente:

  • Preambolo in vigore dal 26/09/2009.
  • Art. 1 in vigore dal 26/09/2009
    Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso. Procedura d’infrazione 2204/2003 ex articolo 228 TCE
  • Art. 2 in vigore dal 26/09/2009
    Modifiche all’articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n 188, recante attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria – Procedura di infrazione 2008/2097 – Disposizioni relative all’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie – direttiva 2004/49/CE
  • Art. 3 in vigore dal 26/09/2009
    Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 16, recante codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia CE del 19 maggio 2009, resa nella causa C-538/07
  • Art. 4 in vigore dal 26/09/2009
    Misure urgenti per il recepimento della direttiva 2008/101/CE e per la promozione dell’ambientalizzazione delle imprese e delle innovazioni tecnologiche finalizzate alla protezione dell’ambiente e alla riduzione delle emissioni
  • Art. 5 in vigore dal 26/09/2009
    Misure urgenti per la semplificazione in materia di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonche’ allo smaltimento dei rifiuti
  • Art. 6 in vigore dal 26/09/2009
    Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l’etichettatura, a presentazione e la pubblicita’ dei prodotti alimentari
  • Art. 7 in vigore dal 26/09/2009
    Disposizioni per i sistemi di misura installati nell’ambito delle reti nazionali e regionali di trasporto del gas e per eliminare ostacoli all’uso e al commercio degli stessi – Procedura d’infrazione n. 2007/4915
  • Art. 8 in vigore dal 26/09/2009
    Numero di emergenza unico europeo. Attuazione direttiva n. 2002/22/CE – Procedure d’infrazione n. 2006/114 e 2008/2258 ex articolo 228 TCE
  • Art. 9 in vigore dal 26/09/2009
    Modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, recante attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore
  • Art. 10 in vigore dal 26/09/2009
    Eliminazione dell’obbligo di nominare un rappresentante fiscale residente in Italia per le imprese assicurative di altri Stati membri – Procedura d’infrazione n. 2008/4421
  • Art. 11 in vigore dal 26/09/2009
    Soggetti non residenti in presenza di stabile organizzazione in Italia – Procedura d’infrazione n. 2003/4648 – sentenza CGCE 16 luglio 2009, resa nella causa C-244/08
  • Art. 12 in vigore dal 26/09/2009
    Eliminazione della condizione di residenza in Italia per le imprese che vogliono aderire al regime SIIQ – Procedura d’infrazione n. 2008/4524
  • Art. 13 in vigore dal 26/09/2009
    Modifiche alle disposizioni tributarie in materia di imposte di consumo sugli oli lubrificanti rigenerati – Procedura d’infrazione n. 2004/2190
  • Art. 14 in vigore dal 26/09/2009
    Regime fiscale applicabile ai proventi derivanti dalla partecipazione agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari esteri non armonizzati – Procedura d’infrazione n. 2008/4145
  • Art. 15 in vigore dal 26/09/2009
    Adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica
  • Art. 16 in vigore dal 26/09/2009
    Made in Italy e prodotti interamente italiani
  • Art. 17 in vigore dal 26/09/2009
    Censimento generale dell’agricoltura
  • Art. 18 in vigore dal 26/09/2009
    Disposizioni in materia di prelievo mensile
  • Art. 19 in vigore dal 26/09/2009
    Recupero degli aiuti di Stato in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico – Decisione della Commissione europea del 5 giugno 2002, n. 2003/193/CE
  • Art. 20 in vigore dal 26/09/2009
    Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219
  • Art. 21 in vigore dal 26/09/2009
    Entrata in vigore

Il decreto “Ronchi” è al centro di vibrate proteste sopratutto a causa dell’art. 15, riguardante la regolamentazione dell’affidamento dei servizi pubblici locali tra cui la gestione del ciclo idrico integrato (potabilizzazione, distribuzione e depurazione).
Da più parti l’accusa rivolta è quella di introdurre, attraverso un presunto allineamento alla normativa europea, le basi legislative che consentano il completo controllo privato dell’acqua ossia il restringimento del campo d’applicazione del controllo pubblico (cosiddetto “in house”).

Nei prossimi giorni parleremo del panorama legislativo europeo e italiano in materia per vedere quali saranno gli effetti dati dall’applicazione di questo decreto.

Testo del Decreto n 135/2009



Vedi anche:

Acqua: le nostre abitudini e gli sprechi
Scritto da oggianni il 21 marzo 2009 in Documentazione, Segnalazioni

Abbiamo mai pensato a quanta acqua occorre per produrre una bistecca? E se optassimo per un pollo, quanta acqua risparmieremmo?

Da quelli di Good Magazine arriva questo strepitoso grafico che ci aiuta a capire meglio come ridurre gli sprechi d’acqua modificando le nostre abitudini.

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Vedi anche:

L’acqua o la Jacuzzi?
Scritto da oggianni il 3 ottobre 2008 in Rassegna stampa

Domanda: abbiamo la necessità di potenziare l’acquedotto comunale che da solo non riesce a coprire tutto il territorio, abbiamo la possibilità di avere un’opera pubblica a costo zero. Cosa decidiamo di fare?
Un dubbio del genere ha poco di amletico, ma evidentemente sposare la soluzione più responsabile non sempre si concilia con la ricerca del consenso. Il risultato sarà che parte dei cittadini di Taggia riceveranno nelle loro case un’acqua meno buona e più costosa di quella fornita dall’acquedotto comunale ma avranno una piscina.

No alla piscina, meglio l’acquedotto. Sull’accordo fra Amministrazione e Nordiconad per risolvere la «grana» della strada inglobata nell’ipermercato, interviene il Pd con il suo esponente in Consiglio comunale, Massimo Bolla. Come noto la Nordiconad dovrebbe costruire una piscina da assegnare al Comune sanando così l’irregolarità edilizia.
«Apprendo con piacere – dice Bolla – che si è arrivati ad un accordo. Sono sempre stato convinto del fatto che non debba e non possa esserci “guerra” fra l’Amministrazione e gli operatori economici sul nostro territorio. Ma mi lascia perplesso la posta concordata. Nelle sue ultime esternazioni l’assessore Manni ha detto che la piscina è stata offerta da Nordiconad, mentre, in realtà, la stessa è stata richiesta dalla giunta Genduso, come, peraltro, dichiarato dallo stesso Manni nel Consiglio comunale del 31 gennaio». Cosa cambia? «Avere una piscina comunale è una cosa buona, ma se sono attendibili le indiscrezioni, si parla di un costo stimato in circa 2 milioni di euro. Mi chiedo: se la controparte privata si è resa disponibile a sostenere una spesa del genere, non avrebbe fatto meglio l’Amministrazione a dirottare quella cifra richiedendo opere più urgenti?».
Per Bolla ci sono altre priorità. Così porta ad esempio come sarebbe stato meglio potenziare l’acquedotto. «Quella dell’acqua – afferma – è una vicenda che sta molto a cuore perché non è ammissibile che in un comune in cui si trova uno dei migliori acquedotti della provincia, si sia obbligati ancora oggi a ricorrere a fonti di approvvigionamento ed erogazione esterne, con disparità anche economiche importanti per i cittadini». Problema posto da Bolla in sede di commissione consiliare insieme a Cristian Lupi. E ancora: per carenza di fondi è stata affidata la realizzazione del parcheggio nel Viale delle Palme attraverso un «project financing». Vengono infine invocati interventi l’area delle ex caserme Revelli e altri a favore del commercio, turismo e servizi sociali.

(articolo di Marco Corradi apparso su La Stampa del 28 settembre)



Vedi anche:

L’acqua del vicino
Scritto da oggianni il 18 settembre 2008 in Gruppo consiliare, Rassegna stampa

Ad Arma e a Taggia vi è chi abita in case in cui viene erogata della buona acqua a basso prezzo e chi invece no. Massimo Bolla e Cristian Lupi presentano un’interrogazione congiunta in merito.

Per la maggior parte dei residenti di Arma e Taggia l’acqua è troppo cara, perché non sono allacciati all’acquedotto. La «corretta ed efficiente gestione delle risorse idriche del nostro comune» è l’oggetto di una interpellanza inviata al sindaco Vincenzo Genduso dai consiglieri di opposizione Massimo Bolla (Centrosinistra) e Cristian Lupi (Centrodestra). «Riteniamo che ad oggi la situazione del nostro comune sia contraddittoria e disparitaria sostengono Bolla e Lupi perché un elevato numero di cittadini non può ususfruire del servizio fornito dall’acquedotto comunale che eroga, tra l’altro, acqua di buona qualità».
Per i due consiglieri la questione va affrontata con urgenza. «Crediamo, nell’interesse della collettività, che sull’argomento sia indispensabile avviare un costruttivo confronto tra maggioranza ed opposizione, al fine di individuare e pianificare soluzioni di breve, medio e lungo termine a detta situazione, istituendo un organismo ad hoc che affronti sotto il profilo tecnico, giuridico e politico i diversi aspetti del problema, come la condizione attuale di strutture ed impianti, le modalità e capacità dell’approvvigionamento idrico, la rete di distribuzione e la sua manutenzione, al fine di individuare azioni ed interventi tecnici da effettuare e programmare la necessaria copertura finanziaria».
«Insieme al consigliere Cristian Lupi prosegue Bolla abbiamo presentato questa richiesta perché riteniamo che il tema dell’oro bianco sia quanto mai attuale e necessiti soluzioni lungimiranti soprattutto in quei casi in cui, come nel nostro comune, i cittadini siano trattati in modo diverso. Nella richiesta non c’è alcuno spirito polemico nei confronti dell’attuale maggioranza, né tantomeno nei confronti degli altri fornitori d’acqua alle utenze cittadine».

[PAOLO ISAIA sul SECOLO XIX del 17 settembre 2008]



Vedi anche:

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